L'UFFICIO SI OCCUPA DI:
L’ufficio:
• gestisce le autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali di vendita al dettaglio, di vicinato (fino a 150 mq di superficie di vendita) e medie dimensioni (da 151 a 1500 mq)
• All'ufficio pervengono inoltre le comunicazioni per l'effettuazione di forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni, apparecchi automatici, vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (es. Internet), vendite a domicilio.
• Gestisce le autorizzazioni di pubblica sicurezza
• Gestisce le problematiche relative agli orari di apertura e segue le problematiche inerenti la pianificazione degli insediamenti commerciali e la regolamentazione delle relative attività
• Cura le problematiche relative alle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione, promozionali, sottocosto)
Vendite di liquidazione
1. La vendita di liquidazione e' soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.
2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le motivazioni della liquidazione;
d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualita' e quantita', dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attivita', cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresi' contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.
4. Le operazioni di rinnovo di minore entita', non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunita' di consentire la liquidazione.
5. La durata della vendita di liquidazione, è di un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.
6. A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione e' vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.
7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attivita' di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
Vendite di fine stagione
La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:
a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre e per la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
Vendite promozionali
Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Vendita sottocosto
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
L’ufficio:
• Gestisce le vicende giuridiche (es. rilasci, subingressi, ecc.) delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali su area pubblica, sia in forma itinerante che con concessioni di posteggio;
• Gestisce le autorizzazioni temporanee e le concessioni temporanee in occasione di fiere, feste, mercati tematici o altre riunioni straordinarie di persone;
• Gestisce, con riferimento ai produttori agricoli, le comunicazioni per la vendita al dettaglio in forma itinerante o con posteggio;
• Provvede alla predisposizione dei regolamenti per la disciplina delle forme di commercio su area pubblica (mercati ed aree extramercatali).
L'ufficio si occupa:
• del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura e/o il trasferimento di sede di esercizi pubblici e relative autorizzazioni sanitarie;
• dei subingressi nelle attività già esistenti;
• delle installazioni di apparecchi elettrici, elettronici da gioco ed altri giochi leciti negli esercizi pubblici esistenti;
• delle attività di somministrazione annesse ad altre attività (ad es. sale giochi, discoteche, circoli privati, mense aziendali, scuole, ospedali, ecc...);
• delle problematiche relative agli orari degli esercizi pubblici.
L’ufficio si occupa del rilascio delle certificazioni necessarie per l’inizio di attività artigianali.
ATTIVITA’ ARTIGIANALI PRODUZIONE ALIMENTI
Chi intende esercitare un’ attività artigianale di produzione e vendita alimenti (pizzeria da asporto, kebab,ecc) ed ottenere pertanto il relativo certificato da consegnare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dall’inizio della stessa, deve presentare una comunicazione di inizio attività al Comune sede dell’attività e una denuncia inizio attività sempre, al Comune sede dell’attività, per il successivo inoltro all’ASL – SIAN competente.
Modalità di avviodell’attività: presentazione al Comune di:
1) Comunicazione per inizio attività artigianale
2) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria (inizio attività decorsi 30 gg. dalla presentazione)
Atti finali:
1) Certificazione rilasciata dal Comune valida ai fini dell’iscrizione all’albo imprese artigiane della CCIAA
2) Parere favorevole rilasciato dall’ASL relativo ai locali utilizzati indispensabile per l’inizio dell’attività
Tempi:
Il Comune necessita di 15 gg. per rilasciare la certificazione valida ai fini dell’iscrizione in CCIAA.
L’ASL – SIAN necessita di 30 gg. per effettuare il sopralluogo nei locali e rilasciare il relativo parere
Requisiti
Oggettivi:· Conformita' dei locali alle norme igienico-sanitarie, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, i locali devono: avere destinazione d'uso artigianale, essere agibili, possedere una destinazione compatibile con quanto previsto dal PRG, presentare caratteristiche conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Procedimento
1. L’interessato presenta:a) la comunicazione per inizio attività artigianale all'Ufficio Commercio valida anche ai fini della successiva iscrizione all’albo delle imprese artigiane. L’iscrizione in CCIAA va fatto entro 30 gg. dall’inizio tenendo presente che il Comune ha 15 gg. di tempo per il rilascio della relativa certificazioneb) la d.i.a. ai fini della registrazione sanitaria (da presentarsi 30 gg. prima dell’inizio dell’attività)
2. Il Comune:- individua il responsabile del procedimento e lo comunica all’’interessato- controlla la comunicazione ed procede ad eventuale richiesta di integrazione documenti - in caso di mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine assegnato, la dichiarazione viene archiviata- procede con l’istruttoria della pratica. Se la verifica ha esito negativo: emissione di provvedimento dirigenziale di divieto di inizio dell'attivita', o, se gia' iniziata, di cessazione dell'attivita'. Se la verifica comunale ha esito positivo: rilascio certificazione ai fini iscrizione albo artigiani CCIAA
3. L’ASL – SIIAN rilascia parere favorevole relativo ai locali se la verifica effettuata ha esito positivo.
Note
Per gli artigiani che svolgono l’attività di vendita al pubblico delle merci da loro prodotte, l’art. 4 comma 2 lettera f del decreto legislativo 114/98, afferma che tale attività non rientra tra quelle sottoposte alle norme di tale decreto quando:1) i prodotti posti in vendita siano esclusivamente di produzione propria2) la vendita deve avvenire obbligatoriamente nei locali di produzione dei beni stessi o in locali a questi adiacentiperciò per queste vendite non sono applicabili le norme relative al commercio, perché l’artigiano non è commerciante.Quindi la norma generale impone due obblighi ben definiti per consentire all’artigiano la vendita di prodotti, beni esclusivamente da lui prodotti e solo nei locali di produzione od a questi adiacenti, preciso che per adiacenti si intendono locali immediatamente contigui a quelli di produzione.Nei casi in cui un artigiano ponga in vendita al pubblico oltre ai beni di propria produzione anche altri prodotti provenienti da altri produttori, queste vendite rientrano nella normativa di cui al decreto legislativo 114/98, con i relativi obblighi previsti dall’art. 5 ( requisiti di accesso all’attività) ossia i requisiti morali e se del caso anche professionali, e dall’art. 7 (esercizi di vicinato) con l’invio della Comunicazione al Comune 30 gg. prima di iniziare l’attività.E’ tuttavia possibile posizionare nei locali ove si svolge l’attività artigianale, dei distributori automatici di bevande presentando prima dell’inizio dell’attività comunicazione per la vendita tramite apparecchi automatici.Nei locali ove si svolge attività artigianale è altresì possibile installare dei punti di appoggio e/o arredi per i clienti, ai fini della consumazione in loco di quanto viene prodotto, ma tuttavia non è possibile effettuare il servizio assistito nè la somministrazione di alimenti e bevande perché in quest’ultimo caso si verrebbe a configurare attività di pubblico esercizio ai sensi L.R. 38/2006.
L'Ufficio è competente in materia di autorizzazioni noleggio da rimessa con conducente e senza conducente per autovettura.
Vengono gestite le procedure occorrenti per l'inizio delle attivitaà di acconciatore e di estetista.
L'ufficio si occupa degli atti amministrativi che consentono l'esercizio di attività nel rispetto dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, contemplate nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18/6/1931, n. 773 e s.m.i.
In particolare si occupa di pubblici spettacoli, di spettacoli viaggianti, banco di beneficenza, mestieri ambulanti, commercio cose antiche e usate, agenzia d’affari, piscina comunale, agenzie viaggio, affittacamere, agriturismo, prelievo carburanti in recipienti mobili, vidimazione registri, turismo, rivendita di giornali e riviste.
L'ufficio è competente in materia di messa in esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Si occupa dell'assegnazione dei numeri di matricola ad ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, a seguito di comunicazione di installazione, da parte del proprietario o legale rappresentante degli stabili in cui vengono messi in servizio. È inoltre competente a disporre il fermo immediato degli impianti a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio e in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai vigenti regolamenti.
NUOVA NORMATIVA SANITARIA ENTRATA IN VIGORE IL 24/11/2007
La Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 79-7605 pubblicata sul B.U. Regione Piemonte del 06/12/2007, ed entrata in vigore il 24/11/2007, prevede l’applicazione della D.I.A. (DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’) per la notifica dell’inizio di nuove attività da parte degli operatori del settore alimentare o per le modifiche sostanziali di attività esistenti, mentre per tutte le imprese alimentari esistenti, già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non è richiesta alcuna ulteriore notifica.
Esistono due tipi di DIA:
1) la DIA semplice si applica a tutte quelle imprese alimentari che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative e, dopo la sua presentazione al Comune competente, è possibile iniziare l’attività
2) la DIA differita che si applica a tutte quelle imprese alimentari che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/62 (di cui l’art. 2, che regolamentava tali autorizzazioni, è stato abrogato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193) o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici con la quale è possibili iniziare l’attività in essa dichiarata solo decorsi 30 gg. dopo la sua presentazione al Comune competente.
L’allegato 2, alla DGR n. 79-7605 riporta la modulistica da utilizzare ai fini delle notifiche di inizio, variazione, cessazione e chiusura attività, di tutti gli stabilimenti e di tutte le nuove imprese, in capo all’operatore del settore alimentare, soggette a registrazione e a DIA, in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute;
L’allegato 3, riportante la modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione dei mezzi utilizzati per il trasporto di determinati alimenti;
L’allegato 4, riportante la modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione dei negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per il trasporto, la vendita e l’eventuale preparazione di determinate tipologie di alimenti;
L’allegato 5, anch’esso parte integrante della presente Deliberazione, stabilisce gli importi dovuti alle ASL dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente, con l’esclusione della produzione primaria;
Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività (es. il Regolamento regionale 9/R del 2003, per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale, o le linee guida regionali del 2001 per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole, ecc.), contenute nelle normative regionali vigenti, purché non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.
Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ricordare che la suddetta dichiarazione deve attestare la conformità dell’impresa ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione, l’eventuale sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, abilitano all’esercizio dell’attività sotto lo specifico profilo del rispetto dei requisiti igienico sanitari. E’ evidente che per l’esercizio di ogni specifica attività, sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.
Gli operatori del settore alimentare di cui ai punti 1, 2 e 3 che, alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, siano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione. Per le imprese che hanno già in corso un procedimento autorizzativo, iniziato ai sensi della normativa previgente, è fatta salva la possibilità di effettuare una nuova notifica con la procedura indicata nella presente Deliberazione o di integrare il procedimento in corso con una dichiarazione conforme a quella enunciata nella modulistica da utilizzare ai fini delle notifiche di inizio e variazione,
La dichiarazione di inizio attività, è presentata:
a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso il Comune dove si trova la sede operativa dello stabilimento;
b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il Comune dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).
Il Comune, verificata la correttezza formale della dichiarazione e della documentazione, trasmette, nel più breve tempo possibile dal suo ricevimento (anche secondo modalità consolidate), la Dichiarazione di Inizio Attività ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che effettuano la registrazione, previo eventuale sopralluogo di verifica (nei casi di DIA differita).
A seguito della presentazione della DIA (semplice e differita) non è prevista l’emissione di uno specifico atto autorizzativo, ma è necessario che l’impresa alimentare conservi copia della DIA riportante la data e il protocollo di ricevimento.
I titolari di negozi mobili già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa previgente, ottenuta antecedentemente alla data di pubblicazione della presente Deliberazione, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l’eventuale cessazione del negozio mobile (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità).
Nel caso di imprese che effettuano la vendita al dettaglio tramite distributori automatici, la notifica ai fini della registrazione deve essere inoltrata, prioritariamente al Comune dove ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di laboratorio, al Comune dove ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di una di queste strutture, al Comune dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).
L’operatore del settore alimentare è inoltre tenuto a comunicare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, con le modalità attualmente in uso, la localizzazione dei distributori automatici di volta in volta installati.
I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a notificare al Comune, con la stessa procedura indicata all’art. 5, la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo; il Comune trasmette la comunicazione ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente sullo stabilimento, per l’aggiornamento dell’anagrafe delle registrazioni.
Nei casi di DIA differita, l’ASL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell’attività entro 30 giorni dalla data di protocollo della notifica o dalla comunicazione di cui all’articolo 10 punto 3, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti.
Qualora in esito al sopralluogo di cui al punto precedente, non siano state riscontrate carenze rispetto ai requisiti previsti, oppure le non conformità rilevate siano tali da non rappresentare un rischio per la sicurezza degli alimenti, l’attività può essere iniziata anche prima della scadenza dei 30 giorni (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).
L’ASL notifica l’esito del sopralluogo al Comune ed al titolare (anche contestualmente al sopralluogo stesso) e, se del caso, assegna un termine per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.
Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l’ASL notifica l’esito del sopralluogo al titolare dell’impresa alimentare ed al Comune, e adotta un provvedimento motivato di divieto ad iniziare l’attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate.
Dopo aver effettuato l’eventuale sopralluogo preventivo o decorso favorevolmente il termine di 30 giorni senza sopralluogo, ogni intervento di controllo da parte dell’ASL sull’attività dell’impresa alimentare registrata, si colloca nell’ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale). In sede di controllo ufficiale, verranno valutate le misure adottate dall’operatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati.
E’ opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall’art. 54 del Regolamento CE/882/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.
L’ufficio riceve e istruisce le pratiche per la concessione di incentivi economici per:
- nuovi insediamenti commerciali e terziari,
- per miglioramento dell’immagine e dell’offerta di servizi commerciali e terziari,
- per la localizzazione di nuove attività economiche,
- a favore di giovani imprenditori di età compresa tra 18 e 35 anni che avviano nel territorio comunale la prima propria attività,
- a favore di giovani imprenditori di età compresa tra 18 e 35 anni che avviano nel territorio comunale la prima propria attività di rilevamento di un mestiere tradizionale.
La Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta n. 107 – 1659 del 28 novembre 2005 ha approvato la “Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed all’applicazione della normativa riguardante la conservazione dell’integrità aziendale”.
Chiunque intenda ottenere la certificazione di imprenditore agricolo, di imprenditore agricolo professionale, di imprenditore agricolo part-time, di coltivatore diretto, deve rivolgere istanza all’Amministrazione Comunale in cui ha sede il centro aziendale.
Imprenditore agricolo (Art. 2135 codice civile così come modificato dall’art. 1 del D.lgs. n. 228/01)
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Requisiti:
• iscrizione I.V.A. per attività agricola;
• iscrizione C.C.I.A.A. per attività agricola (salvo casi di esenzione).
Imprenditore professionale
Requisiti per essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):
• iscrizione I.V.A. per attività agricola;
• iscrizione C.C.I.A.A. per attività agricola (salvo casi di esenzione);
• iscrizione I.N.P.S. ( obbligatoria, salvo casi di esenzione, solo per determinate agevolazioni fiscali);
• dedicare almeno il 50 % (ridotto al 25% nelle zone svantaggiate) del tempo di lavoro complessivo all’attività agricola in un’ azienda richiedente un minimo di 104 giornate lavorative convenzionali annue;
• ricavare almeno il 50% (ridotto al 25% nelle zone svantaggiate) del reddito complessivo dall’attività agricola (dal conteggio sono escluse le pensioni, le indennità di carica, redditi di capitali ecc…);
• capacità professionale dimostrabile da pregressa attività agricola come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio oppure per possesso titolo di studio (di scuola media superiore o universitario) nel settore agrario o veterinario. (In carenza dovrà sostenersi esame d’accertamento capacità professionale presso il Settore Provinciale Agricoltura cui può essere rivolta istanza direttamente o tramite Comune).
Possono considerarsi Imprenditori agricoli professionali anche le Società quando svolgono in modo esclusivo attività agricola ed hanno:
- nelle Società di persone almeno un socio I.A.P.
- nelle Società in accomandata almeno un socio accomandatario I.A.P.
- nelle Società di capitali almeno un amministratore I.A.P. (valevole per una sola società)
- nelle Società cooperative almeno un socio amministratore I.A.P.
Imprenditore agricolo part-time
Requisiti per essere imprenditore agricolo part-time:
• iscrizione I.V.A. per attività agricola;
• coltivare o condurre direttamente l’azienda senza salariati fissi;
• avere residenza o domicilio in azienda;
• dedicare almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola;
• iscrizione C.C.I.A.A. per attività agricola (salvo esenzioni);
• estensione aziendale tale da richiedere almeno 104 giornate lavorative convenzionali annue.
Coltivatore diretto (Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 – Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31)
Sono coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.
Requisiti:
• dedicare abitualmente la propria attività manuale in agricoltura;
• avere congiuntamente ai propri familiari almeno un terzo della forza lavorativa convenzionale per la normale conduzione dell’azienda agricola (di ampiezza minima di 104 giornate lavorative convenzionali) da calcolarsi con le modalità di cui Delibera Giunta Regionale n. 85 – 7317 dell’ 8 marzo 1977.
Equiparazione forza lavorativa uomo-donna:
Da anni 14 ad anni 17 coefficiente 0,60
Da anni 18 ad anni 50 coefficiente 1
Da anni 51 ad anni 60 coefficiente 0,80
Da anni 61 ad anni 70 coefficiente 0,60
Al coefficiente 1 corrispondono 287 giornate lavorative annue.
Ai fini dell’accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale il possesso del requisito del tempo di lavoro deve essere verificato confrontando il tempo che l’imprenditore dedica all’attività agricola ( e alle attività connesse) con il tempo che lo stesso imprenditore dedica ad eventuali attività extra-agricole.
A tal fine il tempo che l’ imprenditore dedica all’attività agricola deve essere calcolato in modo convenzionale e standardizzato, utilizzando le tabelle “giornate lavorative convenzionali ad ettaro di coltura o a capo di bestiame”, cosiddette tabelle “ettaro/coltura”.
Pertanto l’imprenditore agricolo interessato, congiuntamente alla richiesta di riconoscimento della qualifica di I.A.P, dovrà presentare all’Ente competente apposita scheda aziendale in cui siano indicate le coltivazioni e gli allevamenti praticati.
Il calcolo dell’ampiezza minima dell’azienda è presunto in base alle giornate lavorative teoriche necessarie alla sua conduzione anche nei casi in cui l’imprenditore non si dedichi manualmente all’attività di coltivazione o allevamento, bensì al coordinamento dei fattori di produzione.
Piscina Comunale
via Novara
Apertura ore 10.00 - 19.00
N. telefono per necessità:
348 3213994
(in assenza 338 1803168)