Comune di Ghemme

GUIDA AI SERVIZI

L'UFFICIO SI OCCUPA DI:

 

COMMERCIO SU AREA PRIVATA

L’ufficio:
• gestisce le attività commerciali di vendita al dettaglio, di vicinato (fino a 150 mq di superficie di vendita) e medie dimensioni (da 151 a 1500 mq)
• All'ufficio pervengono inoltre le comunicazioni per l'effettuazione di forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni, apparecchi automatici, vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (es. Internet), vendite a domicilio.
• Gestisce le autorizzazioni di pubblica sicurezza
• Gestisce le problematiche relative agli orari di apertura e segue le problematiche inerenti la pianificazione degli insediamenti commerciali e la regolamentazione delle relative attività
• Cura le problematiche relative alle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione, promozionali, sottocosto)

Vendite di liquidazione

1. La vendita di liquidazione e' soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.
2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le motivazioni della liquidazione;
d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualita' e quantita', dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attivita', cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresi' contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.
4. Le operazioni di rinnovo di minore entita', non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunita' di consentire la liquidazione.
5. La durata della vendita di liquidazione, è di un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.
6. A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione e' vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.
7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attivita' di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.


Vendite di fine stagione

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:
a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo:

-    per le vendite di fine stagione invernale: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;

-    per le vendite di fine stagione estiva: il primo sabato del mese di luglio. 

Vendita promozionale     
         

Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti

o parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine

stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi

ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole

deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Vendita sottocosto

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.

Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

L’ufficio:
• Gestisce le vicende giuridiche (es. rilasci, subingressi, ecc.) delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali su area pubblica, sia in forma itinerante che con concessioni di posteggio;
• Gestisce le autorizzazioni temporanee e le concessioni temporanee in occasione di fiere, feste, mercati tematici o altre riunioni straordinarie di persone;
• Gestisce, con riferimento ai produttori agricoli, le comunicazioni per la vendita al dettaglio in forma itinerante o con posteggio;
• Provvede alla predisposizione dei regolamenti per la disciplina delle forme di commercio su area pubblica (mercati ed aree extramercatali).

ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

L'ufficio si occupa:

  • del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di esercizi di   somministrazione;
  • dei trasferimenti di sede e degli ampliamenti delle attività esistenti;
  • dei subingressi nelle attività già esistenti;
  • delle installazioni di apparecchi elettrici, elettronici da gioco ed altri giochi leciti negli esercizi pubblici esistenti;
  • delle attività di somministrazione annesse ad altre attività (ad es. sale giochi, discoteche, circoli privati, mense aziendali, scuole, ospedali, ecc...);
  • delle problematiche relative agli orari degli esercizi pubblici.

ATTIVITA’ ARTIGIANALI

ATTIVITA’ ARTIGIANALI PRODUZIONE ALIMENTI

Chi intende esercitare un’ attività artigianale di produzione e vendita alimenti (pizzeria da asporto, kebab,ecc)  deve presentare una comunicazione di inizio attività al Comune sede dell’attività e SCIA per inizio attività all’ASL – SIAN competente.

Modalità di avviodell’attività: presentazione al Comune di:

1) Comunicazione per inizio attività artigianale

2) S.C.I.A. ai fini della registrazione sanitaria


Requisiti
Oggettivi:· Conformita' dei locali alle norme igienico-sanitarie, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, i locali devono: avere destinazione d'uso artigianale, essere agibili, possedere una destinazione compatibile con quanto previsto dal PRG, presentare caratteristiche conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Note

Per gli artigiani che svolgono l’attività di vendita al pubblico delle merci da loro prodotte, l’art. 4 comma 2 lettera f del decreto legislativo 114/98, afferma che tale attività non rientra tra quelle sottoposte alle norme di tale decreto quando:1) i prodotti posti in vendita siano esclusivamente di produzione propria2) la vendita deve avvenire obbligatoriamente nei locali di produzione dei beni stessi o in locali a questi adiacentiperciò per queste vendite non sono applicabili le norme relative al commercio, perché l’artigiano non è commerciante.Quindi la norma generale impone due obblighi ben definiti per consentire all’artigiano la vendita di prodotti, beni esclusivamente da lui prodotti e solo nei locali di produzione od a questi adiacenti, preciso che per adiacenti si intendono locali immediatamente contigui a quelli di produzione.Nei casi in cui un artigiano ponga in vendita al pubblico oltre ai beni di propria produzione anche altri prodotti provenienti da altri produttori, queste vendite rientrano nella normativa di cui al decreto legislativo 114/98, con i relativi obblighi previsti dall’art. 5 ( requisiti di accesso all’attività) ossia i requisiti morali e se del caso anche professionali, e dall’art. 7 (esercizi di vicinato) con l’invio della Comunicazione al Comune 30 gg. prima di iniziare l’attività.E’ tuttavia possibile posizionare nei locali ove si svolge l’attività artigianale, dei distributori automatici di bevande presentando prima dell’inizio dell’attività comunicazione per la vendita tramite apparecchi automatici.Nei locali ove si svolge attività artigianale è altresì possibile installare dei punti di appoggio e/o arredi per i clienti, ai fini della consumazione in loco di quanto viene prodotto, ma tuttavia non è possibile effettuare il servizio assistito nè la somministrazione di alimenti e bevande perché in quest’ultimo caso si verrebbe a configurare attività di pubblico esercizio ai sensi L.R. 38/2006.

 

NOLEGGIO AUTOVETTURE CON O SENZA CONDUCENTE

L'Ufficio è competente in materia di autorizzazioni noleggio da rimessa con conducente e senza conducente per autovettura.

ACCONCIATORI ED ESTETISTI

Vengono gestite le procedure occorrenti per l'inizio delle attivitaà di acconciatore e di estetista.

POLIZIA AMMINISTRATIVA e VARIE

L'ufficio si occupa degli atti amministrativi che consentono l'esercizio di attività nel rispetto dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, contemplate nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18/6/1931, n. 773 e s.m.i.
In particolare si occupa di pubblici spettacoli, di spettacoli viaggianti, banco di beneficenza, mestieri ambulanti, commercio cose antiche e usate, agenzia d’affari, piscina comunale, agenzie viaggio, affittacamere, agriturismo, prelievo carburanti in recipienti mobili, vidimazione registri, turismo, rivendita di giornali e riviste.

ASCENSORI, MONTACARICHI

L'ufficio è competente in materia di messa in esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Si occupa dell'assegnazione dei numeri di matricola ad ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, a seguito di comunicazione di installazione, da parte del proprietario o legale rappresentante degli stabili in cui vengono messi in servizio. È inoltre competente a disporre il fermo immediato degli impianti a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio e in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai vigenti regolamenti.

AUTORIZZAZIONI SANITARIE

Con deliberazione del 23 dicembre 2010, n° 21-12781, avente per oggetto “Indicazioni operative riguardanti l’attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell’Accordo Stato Regioni del 29.04.2010 relativo all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n° 62-6006 del 28.5.2007 e n° 79-7605 del 26.11.2007” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 1 del 05.01.2011), la Regione Piemonte: 

  •  ha recepito e dato attuazione all’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 20102, il quale modifica e semplifica la procedura che gli operatori del settore alimentare devono attivare allo scopo della registrazione ai fini igienico-sanitari prevista dal Regolamento CE 852/04/2010

  •   ha adottato la nuova modulistica per la presentazione della DIA SANITARIA.

Le novità principali introdotte sono sostanzialmente due:

  1. eliminazione della DIA DIFFERITA

  2. presentazione della DIA SANITARIA direttamente all’ASL territorialmente competente (e non più ai Comuni). 

Ma prima di approfondire le novità così introdotte, è utile ricordare che:

  • l’articolo n.6 del Regolamento CE pone l’obbligo, per tutti gli operatori del settore alimentare, di procedere alla registrazione, previa notifica, di ciascun stabilimento3 posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi fase di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita compresa la produzione primaria di alimentari

  • la notifica deve essere eseguita presentando all’Ente competente una dichiarazione di inizio attività, altrimenti detta DIA SANITARIA

  • sono quindi soggetti a notifica (DIA SANITARIA) tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) che eseguano una delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita e ciò, sia con riguardo all’avvio dell’attività sia con riguardo all’aggiornamento dell’attività o alle variazioni relative allo stabilimento

  • sono invece esonerate dall’obbligo di presentazione della DIA SANITARIA la produzione primaria per uso domestico privato, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti, destinati al consumo domestico privato e, la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti locali (compresi gli esercizi di
    somministrazione) che forniscono direttamente al consumatore finale, nell’ambito della Provincia o Province confinanti, a condizione che l’attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all’attività principale

  • in base alla legislazione alimentare europea, la registrazione ha la finalità di consentire alle autorità competenti di conoscere tutte le imprese alimentari4 operanti, per eseguire agevolmente gli opportuni controlli, sia quelle che erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della L. 283/1962, sia quelle che non lo erano. La nuova legislazione alimentare europea, inoltre, si propone anche la finalità di responsabilizzare l’operatore del settore alimentare, dal momento che è l’operatore stesso a dover garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottoposte al proprio controllo, soddisfino tutti i requisiti di igiene previsti dalla legge.

Ciò premesso, vediamo cosa è cambiato:

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE: PRESENTAZIONE DELLA DIA SANITARIA

Ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004, gli operatori del settore alimentare presentano la DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ SANITARIA, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta Regionale. Con la presentazione della DIA, l’operatore alimentare dichiara il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali vigenti.

La DIA SANITARIA “deve” essere presentata in caso:

  • di apertura/avvio di nuova attività

  • di subingresso (in tale caso, la DIA è presentata dal nuovo titolare)

  • di variazione della ragione/denominazione sociale (dati identificativi)

  • di qualunque modifica o integrazione “significativa”, della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell’attività precedentemente notificata (come per esempio, in caso di avvio di nuove attività o di nuove tipologie produttive intraprese presso lo stabilimento, diverse da quelle già dichiarate, di modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la tipologia di attività già dichiarata, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d’uso dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all’atto della prima DIA, diverse dalla semplice ridistribuzione degli spazi interni o dall’allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili, ovvero, in caso di un incremento dell’entità produttiva, di acquisto o di cessazione di un negozio mobile
    utilizzato su aree pubbliche, di acquisto o di cessazione di un automezzo adibito al trasporto di sostanze alimentari)di cessazione totale dell’attività

  • di cessazione parziale dell’attività

  • di trasferimento presso altra sede di uno stabilimento già dichiarato, anche senza variazioni delle tipologie produttive.

La DIA SANITARIA “non” deve essere presentata in caso:

  • di variazioni non significative (come per esempio, in caso di semplice ridistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienicosanitarie dei locali)

  • spostamento del banco bar.

La DIA SANITARIA deve essere presentata in triplice copia, allegando due copie della documentazione richiesta (planimetrie, relazione tecnica, ecc.):

  • una copia della DIA e della documentazione allegata viene trattenuta dall’ASL

  • una copia della DIA e della documentazione allegata, riportanti data e protocollo di ricevimento dell’ASL, viene restituita all’operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica

  • una copia della DIA, insieme alla comunicazione dell’avvenuta registrazione, viene trasmessa, a cura dell’ASL, agli uffici del Comune territorialmente competente.


La DIA deve essere presentata all’ASL competente per territorio:

  1. per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso l’ASL dove si trova la sede operativa dello stabilimento

  2. per le attività prive di stabilimento (per esempio, il trasporto per conto terzi, commercio su area pubblica), presso l’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare dell’impresa individuale).


Le ASL quindi:

  • ricevono la DIA SANITARIA

  • verificano la completezza delle informazioni richieste

  • completano le informazioni mancanti o incomplete

  • verificano l’adeguatezza degli allegati (planimetria e relazione tecnica), richiedendo eventuali integrazioni direttamente all’operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.)

  • effettuano la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Piemonte (www.vetalimentipiemonte.net e www.sianpiemonte.net)

  • trasmettono al Comune una comunicazione in merito all’avvenuta registrazione.

.

AVVIO DELL’ATTIVITÀ O DECORRENZA DELLA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA INTERVENUTA

A seguito della presentazione della notifica (DIA), l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività, fatti salvi i vincoli temporali previsti da normative diverse: è stata quindi eliminata la DIA DIFFERITA (precedentemente prevista per l’avvio di alcune attività).

Se quindi la DIA SANITARIA è stata presentata all’ASL il 26 giugno 2010 (data ricevimento e protocollo della DIA da parte dell’ASL) l’attività potrà essere iniziata già il 26 giugno 2010 (e non prima), ma potrà iniziare anche dopo tale data - le disposizioni regionali indicano, infatti, che “l’attività può … essere iniziata e non deve”.
 
È evidente, tuttavia, che per l’esercizio di ogni specifica attività, resta sempre necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti amministrativi previsti da ogni altra normativa vigente. Per cui, per esempio, se l’attività avviata è il commercio al dettaglio di generi alimentari, la stessa attività non potrà essere avviata prima di avere presentato all’ASL, la DIA SANITARIA e, al Comune competente, la DIA AMMINISTRATIVA prescritta dalla normativa che
disciplina il commercio. Conseguentemente, facendo sempre riferimento al precedente esempio, se i due adempimenti sono stati eseguiti in tempi diversi (per esempio, il 26 giugno/ASL e il 2 luglio 2010/COMUNE), la data di inizio attività da indicare nella modulistica del Registro delle Imprese dovrà essere uguale o successiva a quella della presentazione della seconda DIA presentata (2 luglio).
 
Si ricorda che, allo scopo di accelerare il procedimento, si rende opportuno per l’impresa allegare sempre copia semplice della DIA SANITARIA presentata, corredata dalla prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’Ente competente (timbro arrivo apposto sulla stessa o copia semplice della ricevuta), diversamente l’Ufficio procederà al dovuto accertamento presso l’Ente medesimo.
 
Le linee guida disposte dalla Regione si sono preoccupate anche di dare le opportune indicazioni per il periodo transitorio. A tale proposito si evidenzia che gli operatori del settore alimentare che alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, 23 dicembre 2010, avevano già effettuato la notifica come ex “DIA differita”, possono avviare l’attività senza attendere il compimento dei 30 giorni.
 
A seguito della presentazione della DIA SANITARIA, non è prevista l’emissione di uno specifico atto autorizzatorio, ma è sufficiente che l’impresa alimentare conservi copia della DIA SANITARIA presentata, riportante la data e il protocollo di ricevimento.

Si evidenzia che nelle Linee Guida approvate dell’Accordo Stato Regioni, recepite dalla Regione, sono presenti specifiche disposizioni relativamente alle attività di farmacia, parafarmacia, commercio su aree pubbliche, autotrasporto, tabaccherie, mense, comunità alloggio, scuole di cucina e distributori automatici; pertanto, si consiglia di approfondire l’argomento in caso di necessità.

NOTE:

1 divenuta efficace e immediatamente esecutiva in pari data.
2 che modifica e sostituisce il precedente Accordo del 9 febbraio 2006.
3 unità operativa di un’impresa alimentare.
4 ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fine di lucro, che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

 


INCENTIVI ECONOMICI 


L’ufficio riceve e istruisce le pratiche per la concessione di incentivi economici per:
- nuovi insediamenti commerciali e terziari,
- per miglioramento dell’immagine e dell’offerta di servizi commerciali e terziari,
- per la localizzazione di nuove attività economiche,
- a favore di giovani imprenditori di età compresa tra 18 e 35 anni che avviano nel territorio comunale la prima propria attività,
- a favore di giovani imprenditori di età compresa tra 18 e 35 anni che avviano nel territorio comunale la prima propria attività di rilevamento di un mestiere tradizionale.

RICONOSCIMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

La Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta n. 107 – 1659 del 28 novembre 2005 ha approvato la “Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed all’applicazione della normativa riguardante la conservazione dell’integrità aziendale”.
Chiunque intenda ottenere la certificazione di imprenditore agricolo, di imprenditore agricolo professionale, di imprenditore agricolo part-time, di coltivatore diretto, deve rivolgere istanza all’Amministrazione Comunale in cui ha sede il centro aziendale.

Imprenditore agricolo (Art. 2135 codice civile così come modificato dall’art. 1 del D.lgs. n. 228/01)
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Requisiti:
• iscrizione I.V.A. per attività agricola;
• iscrizione C.C.I.A.A. per attività agricola (salvo casi di esenzione).

Imprenditore professionale
Requisiti per essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):
• iscrizione I.V.A. per attività agricola;
• iscrizione C.C.I.A.A. per attività agricola (salvo casi di esenzione);
• iscrizione I.N.P.S. ( obbligatoria, salvo casi di esenzione, solo per determinate agevolazioni fiscali);
• dedicare almeno il 50 % (ridotto al 25% nelle zone svantaggiate) del tempo di lavoro complessivo all’attività agricola in un’ azienda richiedente un minimo di 104 giornate lavorative convenzionali annue;
• ricavare almeno il 50% (ridotto al 25% nelle zone svantaggiate) del reddito complessivo dall’attività agricola (dal conteggio sono escluse le pensioni, le indennità di carica, redditi di capitali ecc…);
• capacità professionale dimostrabile da pregressa attività agricola come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio oppure per possesso titolo di studio (di scuola media superiore o universitario) nel settore agrario o veterinario. (In carenza dovrà sostenersi esame d’accertamento capacità professionale presso il Settore Provinciale Agricoltura cui può essere rivolta istanza direttamente o tramite Comune).

Possono considerarsi Imprenditori agricoli professionali anche le Società quando svolgono in modo esclusivo attività agricola ed hanno:
- nelle Società di persone almeno un socio I.A.P.
- nelle Società in accomandata almeno un socio accomandatario I.A.P.
- nelle Società di capitali almeno un amministratore I.A.P. (valevole per una sola società)
- nelle Società cooperative almeno un socio amministratore I.A.P.

Imprenditore agricolo part-time
Requisiti per essere imprenditore agricolo part-time:
• iscrizione I.V.A. per attività agricola;
• coltivare o condurre direttamente l’azienda senza salariati fissi;
• avere residenza o domicilio in azienda;
• dedicare almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola;
• iscrizione C.C.I.A.A. per attività agricola (salvo esenzioni);
• estensione aziendale tale da richiedere almeno 104 giornate lavorative convenzionali annue.

Coltivatore diretto (Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 – Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31)
Sono coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.
Requisiti:
• dedicare abitualmente la propria attività manuale in agricoltura;
• avere congiuntamente ai propri familiari almeno un terzo della forza lavorativa convenzionale per la normale conduzione dell’azienda agricola (di ampiezza minima di 104 giornate lavorative convenzionali) da calcolarsi con le modalità di cui Delibera Giunta Regionale n. 85 – 7317 dell’ 8 marzo 1977.
Equiparazione forza lavorativa uomo-donna:
Da anni 14 ad anni 17 coefficiente 0,60
Da anni 18 ad anni 50 coefficiente 1
Da anni 51 ad anni 60 coefficiente 0,80
Da anni 61 ad anni 70 coefficiente 0,60
Al coefficiente 1 corrispondono 287 giornate lavorative annue.

Ai fini dell’accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale il possesso del requisito del tempo di lavoro deve essere verificato confrontando il tempo che l’imprenditore dedica all’attività agricola ( e alle attività connesse) con il tempo che lo stesso imprenditore dedica ad eventuali attività extra-agricole.
A tal fine il tempo che l’ imprenditore dedica all’attività agricola deve essere calcolato in modo convenzionale e standardizzato, utilizzando le tabelle “giornate lavorative convenzionali ad ettaro di coltura o a capo di bestiame”, cosiddette tabelle “ettaro/coltura”.
Pertanto l’imprenditore agricolo interessato, congiuntamente alla richiesta di riconoscimento della qualifica di I.A.P, dovrà presentare all’Ente competente apposita scheda aziendale in cui siano indicate le coltivazioni e gli allevamenti praticati.
Il calcolo dell’ampiezza minima dell’azienda è presunto in base alle giornate lavorative teoriche necessarie alla sua conduzione anche nei casi in cui l’imprenditore non si dedichi manualmente all’attività di coltivazione o allevamento, bensì al coordinamento dei fattori di produzione.

VEDI ANCHE SEZIONE DEDICATA ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE